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C. 07/04/2005 n. 338

- Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. ST/409/28970 del 09 settembre 2004, acquisita in data 15 settembre 2004, prot. DSA/2004/20291 che conferma, dopo aver esaminato gli elaborati integrativi, il parere espresso con nota prot. ST/409/10057 del 18 marzo 2003, acquisita in data 27 marzo 2003, prot. 3302/VIA/A.O.13.i;

-Vista la nota della Regione Emilia Romagna acquisita in data 14.09.2004 con prot. DSA/2004/20097, con cui la stessa ha trasmesso la DGR n. 1544 del 30.07.2004 in cui si delibera: “di esprimere, ai sensi dell’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell’art. 6, comma 2, dell’Allegato IV del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, il parere che il progetto relativo all’adeguamento/ampliamento dello stabilimento Solveko di recupero solventi da rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi nel comune di Fidenza (PR) presentato dalla società solveko S.p.A., sia ambientalmente non compatibile con il territorio e l’ambiente circostante”. La Commissione per le valutazioni di impatto ambientale ha esaminato tutte le questioni sollevate nel suddetto parere regionale che di seguito vengono sinteticamente elencate insieme alle relative valutazioni della Commissione VIA:

1. Nel parere regionale si lamenta una generica carenza del SIA rispetto alle prescrizioni del DPCM 27 dicembre 1988. In merito, la Commissione VIA ha valutato che non è possibile esprimere commenti data la genericità della segnalazione; d’altro canto nel prosieguo vengono puntualmente commentate tutte le carenze segnalate in dettaglio in altri punti del parere regionale.

2. Nel parere regionale si illustra il precedente iter autorizzativo della ditta Solveko (ex VDA) e si riepilogano alcuni precedenti avvenimenti degni di nota. Alcune conseguenze giudiziarie della trascorsa gestione sono presentate come conseguenza di una “gestione amministrativa poco costante e coerente” da parte della Solveko, mentre si dichiara l’impossibilità di accreditare in modo positivo la ditta in oggetto come soggetto in grado di gestire ambientalmente in modo corretto l’ulteriore aumento di potenzialità. In merito, la Commissione VIA, sulla base degli atti, era al corrente delle vicende giudiziarie della società proponente e della loro positiva conclusione (alla società Solveko con determina n. 1542 della Provincia di Parma in data 30 aprile 2003 è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio per un quantitativo di 10000 t/anno). Non rientra comunque fra i compiti della Commissione valutare l’eventuale attendibilità del Proponente; nel parere, tuttavia, la Commissione stessa ha previsto ampie e specifiche prescrizioni in ottemperanza (monitoraggio di ogni componente ambientale) volte a garantire il controllo esaustivo di tutti gli impatti che possano pregiudicare la qualità ambientale nel territorio circostante in dipendenza della più o meno corretta gestione dell’attività da parte della Solveko. L’aumento della potenzialità dell’impianto, peraltro, è stato scaglionato nel tempo e subordinato all’esito positivo dei monitoraggi le cui modalità dovranno essere “concordate con l’ARPA della Regione Emilia Romagna” (si veda prescrizione n. 1 e n. 2 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

3. Nel parere regionale si conferma la coerenza dell’intervento con la vigente pianificazione territoriale. Si lamenta però, la non congruità del proposto ampliamento con le previsioni della pianificazione urbanistica del Comune di Fidenza relativamente ad una piccola porzione di zona agricola interessata dal proposto ampliamento. Si segnala, inoltre, che il PRG non prevede nell’area in questione (zona industriale) attività di smaltimento rifiuti. In merito, la Commissione VIA riferisce di aver già provveduto, nel proprio parere, a stralciare dal proposto intervento la piccola porzione di zona agricola già segnalata dal Comune di Fidenza, che pertanto non sarà interessata dall’ampliamento. Per quanto riguarda la presunta incompatibilità relativamente alle attività di smaltimento rifiuti si segnala che: - l’attività esercitata dalla Solveko non riguarda lo smaltimento di rifiuti bensì il recupero di materie da rifiuti (più propriamente: la separazione di prodotti solidi e liquidi dai rifiuti conferiti al fine di recuperare materie prime da immettere sul mercato). Questa attività, di carattere industriale, fa parte della corretta gestione ambientale dei rifiuti ed è classificata di “pubblico interesse finalizzata ad assicurare un’elevata protezione ambientale” ai sensi del D.Lgs. 05.02.97 n. 22; - lo smaltimento dei rifiuti conferiti dalla Solveko avviene, dopo il recupero dei solventi, in altri siti ubicati al di fuori dello stabilimento Solveko; - l’attività esercitata dalla Solveko è comunque attualmente autorizzata dalle autorità Comunali, Provinciali e Regionali nel rispetto, ovviamente, dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

- ad ulteriore garanzia di quanto sopra, il parere della Commissione VIA contiene una specifica prescrizione in ottemperanza che stabilisce che: “l’ingresso e lo stoccaggio dei prodotti dovrà essere limitato ai soli rifiuti da sottoporre a trattamento di recupero e/o rigenerazione” (si veda prescrizione n. 9 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

4. Nel parere regionale si segnala che il progetto presentato dalla Solveko non prevede la chiusura del pozzo di approvvigionamento idrico, come ri- chiesto, invece, dal Comune di Fidenza nella determina n. 10 del 08.05.03. Nel merito, la Commissione VIA ha inserito nel proprio parere una specifica prescrizione in ottemperanza per la protezione dell’ambiente idrico in cui si richiede, tra l’altro, “l’attuazione delle prescrizioni del Comune di Fidenza previste in sede di approvazione del piano di caratterizzazione” tra cui la chiusura del pozzo in oggetto (si veda prescrizione n. 8 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

5. Nel parere regionale si segnala che l’impianto criogenico per il trattamento delle emissioni gassose è già stato autorizzato e che, pertanto, deve essere considerato, ai fini del bilancio delle emissioni in atmosfera, come già realizzato. Fatto questo che comporterebbe un peggioramento del quadro delle emissioni della condizione “con intervento” rispetto alla situazione “senza intervento”, differentemente da quanto indicato nello studio d’impatto ambientale. In merito, la Commissione VIA, nel documento di risposta alla richiesta di integrazioni, appendice atmosfera, nella simulazione modellistica per la verifica delle emissioni in atmosfera delle SOV, suddivise per classi in base al DM 12.07.90 sono state considerate, nella situazione attuale, le seguenti sorgenti:

-S1: SOV delle colonne C1e C2 e sfiati serbatoi con trattamento ad ipoclorito;

-S2: SOV colonna CV3 e sfiati serbatoi senza trattamento;

-S3: Caldaia a metano:CO, NOx, PM; portata 3.500 m3/h. Nella situazione futura sono state invece prese a riferimento le seguenti sorgenti:

-S3: tutte le colonne e gli sfiati dei serbatoi con impianto CRIOGENICO;

-Caldaia a metano;

-S.S. 9 Via Emilia. I risultati delle simulazioni delle concentrazioni di inquinanti sono state rappresentate in forma di mappe a curve isoconcentrazione i cui valori massimi sono contenuti in quelli di legge.

6. Nel parere regionale si segnala che risultano carenti nel SIA informazioni relative a: criterio di deposito, indicazione dei giorni ed ore lavorative con numero degli operai, numero contenitori (fissi e/o mobili) delimitazione aree destinate a depositi, operazioni previste etc. Al riguardo, la Commissione VIA ha precisato che la richiesta della maggior parte di tali informazioni fu oggetto di specifica richiesta di integrazioni avanzata dalla Regione Emilia Romagna, di concerto con la Provincia di Parma, alla Società Solveko, come da comunicazione pervenuta con nota n. prot. Amb/VIM/14093 del 12 maggio 2003. Nella richiesta di documentazione integrativa al SIA a sua volta avanzata dalla Commissione VIA al Proponente sono state comprese solo quelle informazioni richieste dalla Regione Emilia Romagna che riguardavano le componenti ambientali, sia di carattere specifico che generale, escludendo invece le informazioni che, come quelle sopra riportate e richieste dalla Regione Emilia Romagna, erano riferite alla gestione dell’impianto, aspetto disciplinato dall’autorizzazione all’esercizio rilasciata dalla Provincia di Parma.

7. Nel parere regionale in merito all’esclusione dalla Direttiva Seveso, si dichiara che le valutazioni fornite dall’azienda non tengono conto della quantità di materiale stoccato in conseguenza dell’ampliamento e riferite a tutti i rifiuti presenti a qualsiasi titolo nello stabilimento. In proposito, la Commissione VIA ha riferito che la relazione tecnica, allegata alla documentazione prodotta dalla Solveko S.p.A. come integrazione, viene riportata la verifica dell’applicabilità del D.L.vo 334/99 sulla base delle quantità e qualità dei rifiuti ammessi a trattamento con risultato negativo. D’altronde, la prescrizione n. 9 del presente decreto garantisce che i rifiuti ammessi all’impianto coincidano di fatto con i rifiuti da sottoporre a trattamento.

8. Nel parere regionale si segnala l’impatto derivante dalle sostanze maleodoranti in eventuale uscita dall’impianto criogenico. La Commissione VIA ha rilevato in proposito che lo studio d’impatto ambientale contiene una specifica simulazione modellistica degli impatti da odori, simulazione condotta considerando la sostanza più rappresentativa tra quelle previste (clorobenzene), in grado di dimostrare la mancanza di significativi impatti al riguardo. Sono stati anche prodotti i risultati di alcune misure in campo condotte al confine dello stabilimento e dimostranti la mancanza di concentrazioni significative al riguardo. Inoltre le prescritte attività di monitoraggio da condursi in base a specifiche indicazioni dell’ARPA regionale, includono anche il monitoraggio degli odori a garanzia di ogni eventuale problematica che possa manifestarsi in futuro (si veda prescrizione n. 1 del parere della Commissione VIA integralmente ripreso nel presente decreto).

9. Nel parere regionale si segnala la mancanza di rapporti analitici relativi alle emissioni della caldaia considerato che l’impianto sarebbe dovuto andare a regime il 31 marzo 2003. Su tale argomento, si rimanda alle considerazioni espresse dalla Commissione VIA nel Quadro Ambientale per la componente atmosfera.

10. Nel parere regionale si lamenta la carenza di informazioni circa la gestione dei rifiuti prodotti. La Commissione VIA riferisce in merito che queste informazioni sono state fornire in sede di integrazioni della documentazione originariamente presentata. Secondo il SIA, tutti i rifiuti prodotti durante i processi industriali di recupero di materie prime saranno smaltiti a norma di legge presso impianti autorizzati al di fuori dello stabilimento Solveko.

11. Nel parere regionale si segnala la mancanza di considerazioni circa il rapporto tra l’ambiente descritto e le attività previste. La Commissione VIA ha valutato che queste considerazioni fossero espresse nello studio d’impatto ambientale in forma analitica nelle schede di sensibilità dell’ambiente circostante, schede peraltro già citate al punto

8.8.1 del parere regionale.

12. Il parere regionale prospetta l’aumento del carico ambientale a seguito del proposto ampliamento, senza peraltro fornire in merito dati concreti. In merito, la Commissione VIA ha valutato che lo studio d’impatto ambientale ed il progetto contengono simulazioni modellistiche e specifica documentazione tecnica in grado di dimostrare il miglioramento delle condizioni ambientali nella zona, conseguente al proposto intervento di adeguamento/ ampliamento dello stabilimento Solveko.

13. Nel parere regionale si lamenta la mancata descrizione delle caratteristiche della cappa dell’impianto di svuotamento fusti e la definizione univoca dei rifiuti trattati mentre si segnalano alcune lievi discrepanze tra i dati dichiarati nelle simulazioni modellistiche. La Commissione VIA ha rilevato che la descrizione delle apparecchiature è presente negli elaborati di progetto redatti a termini di legge. Le lamentate discrepanze nella presentazione delle simulazioni modellistiche, discrepanze che rientrano comunque nella normale fascia di approssimazione dello strumento modellistico stesso, potranno definitivamente essere chiarite nella successiva fase di monitoraggio per la quale la prescrizione n. 1 del presente decreto obbliga la Solveko allo svolgimento di apposite attività di monitoraggio da concordare con l’ARPA. La definizione delle sostanze presenti nei rifiuti trattati non può discendere che dai codici CER già indicati nello studio d’impatto ambientale oggetto della citata autorizzazione provinciale, dalla provenienza degli stessi e dalla esperienza pregressa della Solveko in materia. Lo studio d’impatto indica, inoltre, i riferimenti alle procedure di accettazione dei rifiuti previste dal sistema di qualità della Solveko, procedure che prevedono il campionamento sistematico di ogni partita di rifiuti in arrivo.

 

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